I limiti (e i non detti) del DDL sul nucleare

L’approvazione alla Camera del DDL sul nucleare rappresenta indubbiamente un passaggio istituzionale importante, attorno al quale si stanno concentrando molti plausi.

Tuttavia, in quanto associazione impegnata nella divulgazione scientifica sul tema – e che ha sempre fatto del rigore e della chiarezza i propri tratti distintivi – abbiamo il compito di analizzare i testi andando oltre la superficie. Ed è per questo che rileviamo nel provvedimento una criticità sostanziale, che avevamo già evidenziato durante la nostra audizione alla Camera dei Deputati, suggerendo allora specifici correttivi che solo in parte sono stati accolti.

Parliamo di un testo che delega il Governo a (ri)definire il quadro regolatorio per la costruzione e per l’esercizio di centrali nucleari in Italia. Proprio per la natura di questo provvedimento, il principio cardine della neutralità tecnologica impone che un quadro autorizzativo nazionale non limiti preventivamente l’accesso ad alcune tecnologie. L’inserimento esplicito di questo principio nel testo è, peraltro, il risultato diretto di una nostra proposta di emendamento che è stata accolta

Ed è qui che sorge la nostra perplessità: cosa si intende, esattamente, per nucleare “sostenibile” nel testo del DDL?

Nel definirlo, il disegno di legge richiama la Tassonomia Europea per la finanza sostenibile – un altro passaggio fondamentale inserito grazie all’accoglimento di una nostra seconda proposta di emendamento. Ma il testo, nei successivi articoli, non esplicita quali tecnologie siano effettivamente oggetto della delega, prestandosi pertanto a interpretazioni differenti. Stiamo assistendo già ora a questo fenomeno nel modo in cui la notizia viene riportata dai media, commentata dalla politica e discussa sui social.

Ci teniamo a fare una precisazione fondamentale: la nostra richiesta di chiarezza non nasce dalla volontà di restringere il campo, bensì dall’esatto contrario. Il nostro obiettivo è allargarlo e tutelarlo, mantenendo la totale coerenza con le evidenze tecnico-scientifiche alla base della Tassonomia Europea.

L’attuale mancanza di specificità lascia spazio a un rischio concreto nei futuri decreti attuativi: che a posteriori l’oggetto della delega venga interpretato come limitato ai soli SMR (Small Modular Reactors) e alla Quarta Generazione, come di fatto sta già avvenendo tra i principali commentatori.

Un simile “non detto” potrebbe tradursi, in sede attuativa, in un’esclusione non giustificata della Terza Generazione Avanzata, che è l’unica tecnologia oggi matura, commercialmente disponibile e pienamente conforme ai criteri di sostenibilità definiti dal quadro europeo.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento di vulnerabilità: le tempistiche di sbarco sul mercato degli SMR e della Quarta Generazione non sono ancora certe né consolidate. Legare i decreti attuativi esclusivamente a queste soluzioni rischia di creare un collo di bottiglia temporale nell’implementazione degli impianti nucleari, bloccando il Paese in un’attesa tecnologica dai tempi non pienamente definiti.

Se l’obiettivo è costruire un quadro normativo solido e moderno per il futuro energetico dell’Italia, non possiamo permetterci ambiguità interpretative che rischiano di tradursi in barriere tecnologiche preventive ed esclusioni arbitrarie.

Ci auguriamo che il legislatore colga questa nostra osservazione. Ora che il percorso della delega avanza, è fondamentale che in fase di stesura dei decreti attuativi si definiscano i confini tecnologici con assoluta precisione, garantendo una reale apertura a tutte le tecnologie che l’Europa stessa ha validato come sostenibili.

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