di “Comitato Nucleare e Ragione”
Articolo 1 – Principi e Finalità
“Comitato Nucleare e Ragione” è una associazione di natura apartitica e senza scopo di lucro costituita al fine di promuovere in Italia e in Europa il raggiungimento di un’equilibrata strategia di approvvigionamento energetico della quale i cittadini siano resi partecipi e consapevoli, attraverso la fruizione delle basi scientifiche e tecnologiche delle diverse fonti di energia, del loro impatto sulla salute e
sull’ambiente e del loro costo economico. Per il raggiungimento di tale scopo Comitato Nucleare e Ragione si propone di portare a conoscenza dell’opinione pubblica, con obiettività, equidistanza e rigore scientifico, i benefici ed i rischi di ciascuna fonte energetica, con particolare attenzione all’energia nucleare, utilizzando ogni mezzo di comunicazione diretto ed indiretto, quali, a titolo esemplificativo, gli organi di informazione e di stampa, le conferenze ed i dibattiti.
Articolo 2 – Sede e Durata
Comitato Nucleare e Ragione ha sede in Trieste. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall’Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato. Il suo eventuale scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea ai sensi dell’Art. 12 del presente Statuto.
Articolo 3 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
1) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
2) da eventuali contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
3) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare:
a) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
b) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
4) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
5) dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Articolo 4 – Contributi annuali
I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Articolo 5 – Organi
Sono Organi dell’Associazione:
➢ l’Assemblea
➢ il Tesoriere
➢ il Consiglio Direttivo
➢ il Presidente
Articolo 6 – Soci
A Comitato Nucleare e Ragione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano nei Principi e nelle Finalità di cui all’art. 1.
Sono soci di Comitato Nucleare e Ragione:
– i Soci Onorari
– i Soci Sostenitori
– i Soci Ordinari
– i Soci Juniores.
Sono Soci Ordinari o Sostenitori coloro, persone fisiche, enti o associazioni, che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono Soci Onorari le persone fisiche prescelte a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo fra quanti all’esterno dell’Associazione abbiano contribuito meritoriamente alle finalità di cui all’Art.1, ovvero soci che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, si siano distinti meritoriamente nell’attività sociale. Il Socio onorario è esonerato dal versamento delle quote annuali, fermo restando il suo diritto di voto sulla base dei criteri di cui all’Art. 7.
Sono Soci Juniores i giovani di età inferiore ai 26 anni. Per essi la quota annuale è ridotta rispetto alla quota stabilita per i Soci ordinari.
L’ammissione dei Soci Ordinari, Sostenitori e Juniores viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato socio. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati
La divisione dei soci nelle categorie di cui all’Art. 6 non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di approvare il bilancio e godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio Direttivo.
Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.
Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Tesoriere.
Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
Il comportamento verso gli altri associati e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Articolo 8 – Recesso ed esclusione
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta.
L’associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
Il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 giorni dal ricevimento.
Articolo 9 – L’Assemblea
Partecipano all’Assemblea con diritto di voto i soci di età maggiore ad anni 18.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario della stessa scelto tra i Soci che ne cura la verbalizzazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso telematico, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato con preavviso di almeno 15 giorni. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
L’Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
L’assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci; in questo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.
All’Assemblea compete di:
➢ eleggere il Consiglio Direttivo
➢ eleggere il Presidente
➢ approvare il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario annuale e il bilancio preventivo
➢ modificare lo statuto
L’Assemblea, convocata in via ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione essa delibera a maggioranza dei presenti quale che sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea, convocata in via straordinaria, delibera a maggioranza dei Soci in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti.
Per le modifiche allo Statuto è necessaria la convocazione dell’Assemblea in via straordinaria.
Alle Assemblee è ammessa la partecipazione dei soci anche tramite collegamento remoto in videoconferenza, qualora questa possibilità venga predisposta su indicazione del Presidente.
I verbali delle Assemblee possono essere consultati da tutti gli associati, che hanno il diritto di trarne copia. Ha valore di verbalizzazione anche l’eventuale registrazione audio-video dell’Assemblea.
Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri eletti dall’Assemblea convocata per via ordinaria.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni e ad esso compete di:
➢ imprimere l’indirizzo scientifico dell’Associazione e di deliberarne le attività;
➢ svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
➢ predisporre il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario annuale ed il bilancio preventivo;
➢ deliberare l’ammissione di nuovi Soci;
➢ sottoporre all’Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
➢ provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione anche tramite collegamento remoto in videoconferenza.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso telematico contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telematica o telefonica.
Articolo 11 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.
Ad esso compete di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché di rappresentare l’Associazione di fronte a terzi, compiendo tutti gli atti giuridici che impegnano lo stesso. A tale scopo, in caso di impedimento, egli può delegare un membro del Consiglio Direttivo.
Il Presidente sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso la sede dell’associazione.
Articolo 12 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri eletti del Consiglio Direttivo.
Ad esso competono la tenuta della contabilità, l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché la conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione.
Svolge inoltre compiti di economo ed esercita ogni altra funzione conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Articolo 13 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione sopravviene con il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente Statuto o per il loro venir meno, o per altra motivazione approvata dall’Assemblea convocata per via straordinaria. Eventuali attività di esercizio all’atto dello scioglimento saranno devolute ad Associazioni o Fondazioni senza scopo di lucro di promozione della Ricerca Scientifica o che perseguono le finalità di cui all’art. 1 del presente Statuto, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Articolo 14 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice Civile e di altre leggi applicabili in materia.
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