data di aggiornamento: 18/4/2026
COMITATO NUCLEARE E RAGIONE
ART. 1
Denominazione, sede e durata
1.1 Il presente atto disciplina l’ordinamento e l’organizzazione dell’associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Comitato Nucleare e Ragione” il cui acronimo è CNeR, da ora in avanti denominata “associazione”, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”).
1.2 La denominazione “Organizzazione di volontariato” e l’acronimo “ODV” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.
1.3 L’associazione ha sede legale nel Comune di Trieste.
1.4 L’eventuale successivo cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’Organo di amministrazione all’unanimità dei suoi componenti.
1.5 L’associazione può istituire sezioni o sedi secondarie.
1.6 L’associazione ha durata illimitata. Essa opera prevalentemente nel territorio della Repubblica Italiana ma promuove e svolge attività anche in ambito internazionale.
ART. 2
Scopo, finalità e attività
2.1 L’associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2.2 In particolare, l’associazione agisce allo scopo di promuovere in Italia e in Europa il raggiungimento di un’equilibrata strategia di approvvigionamento energetico della quale i cittadini siano resi partecipi e consapevoli, attraverso la fruizione delle basi scientifiche e tecnologiche delle diverse fonti di energia, del loro impatto sulla salute e sull’ambiente e del loro costo economico. Per il raggiungimento di tale scopo l’associazione si propone di portare a conoscenza dell’opinione pubblica, con obiettività, equidistanza e rigore scientifico, i benefici ed i rischi di ciascuna fonte energetica, con particolare attenzione all’energia nucleare, utilizzando ogni mezzo di comunicazione diretto ed indiretto, quali, a titolo esemplificativo, gli organi di informazione e di stampa, le conferenze ed i dibattiti.
2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui all’articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017 lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (di cui all’articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017 lett. i).
2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, prevalentemente in favore di terzi:
a) organizzazione di conferenze, convegni, seminari, dibattiti pubblici e visite tecniche volti a diffondere la conoscenza scientifica sulle fonti energetiche e sul loro impatto, con particolare riferimento al loro ruolo nella transizione energetica e alle tecnologie nucleari;
b) sensibilizzazione dell’opinione pubblica, anche tramite i mezzi di comunicazione di massa e le piattaforme social, sul ruolo delle tecnologie energetiche, con specifico riguardo al contributo dell’energia e delle tecnologie nucleari nel contrasto al cambiamento climatico e nella mitigazione dei suoi effetti, nella decarbonizzazione e nella sicurezza degli approvvigionamenti;
c) redazione, pubblicazione e diffusione di materiali informativi, dossier, articoli e contenuti multimediali a carattere divulgativo, anche attraverso la gestione di testate giornalistiche, organi di stampa e canali digitali;
d) realizzazione di progetti educativi e percorsi formativi presso scuole, università, centri di aggregazione sociale ed enti professionali sulle tematiche della consapevolezza energetica e ambientale;
e) promozione e partecipazione a tavoli di confronto con istituzioni ed enti pubblici per rappresentare le istanze di trasparenza e rigore scientifico in ambito energetico.
2.5 L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2.6 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.
2.7 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
Ammissione e numero degli associati
3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3.2 Possono aderire all’associazione esclusivamente le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle ODV associate.
Gli associati si distinguono in:
– Soci Ordinari;
– Soci Sostenitori;
– Soci Onorari;
– Soci Juniores.
3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
3.5 L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3.6 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
Diritti e obblighi degli associati
4.1 L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
4.3 Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
4.4 Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di amministrazione.
ART. 5
Perdita della qualifica di associato
5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
5.2 L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’associato destinatario del provvedimento di esclusione può richiedere che sulla questione si pronunci l’Assemblea, che sarà convocata entro 60 giorni dalla richiesta, per confermare o annullare la delibera dell’Organo di amministrazione.
5.3 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
5.4 L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
5.5 I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
Organi
6.1 Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– l’Organo di amministrazione;
– il Presidente;
– L’Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
– Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).
6.2 Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 7
Assemblea
7.1 Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese, nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
7.2 Ciascun associato ha un voto.
7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
7.4 La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
7.5 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7.6 Qualora ne ricorra la necessità o l’opportunità, l’Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l’identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7.7 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dall’ Organo di amministrazione;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7.8 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
7.9 L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.
7. 10 Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, l’Assemblea si riunisce in forma straordinaria. Per la validità delle deliberazioni occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. 11 Per deliberare lo scioglimento, e la relativa devoluzione del patrimonio, l’Assemblea si riunisce in forma straordinaria. Occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega.
ART. 8
Organo di amministrazione
8.1 L’Organo di amministrazione (altresì detto “Consiglio Direttivo”) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
8.2 Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’eventuale esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
8.3 L’Organo di amministrazione può nominare al proprio interno un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Tali funzioni sono facoltative e possono essere accorpate in una sola persona (fatta eccezione per la carica di Presidente e Vice-Presidente). Qualora tali figure non vengano nominate, le relative funzioni restano di competenza dell’Organo di amministrazione nel suo complesso o del Presidente.
8.4 L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, incluso il Presidente, eletti dall’Assemblea. I membri restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti.
8.5 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
8.6 L’Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta almeno 5 giorni prima dell’adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.
8.7 L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
8.8 Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all’associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.
8.9 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
8.9 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8.10 La carica di amministratore si perde per:
- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione;
- Revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
- Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 5 del presente Statuto.
8.11 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.
8.12 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall’incarico, l’Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l’Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un’assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere la composizione del collegio in numero tale da garantire le maggioranze richieste dal comma 7 del presente articolo, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.
ART. 9
Presidente
9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
9.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
9.3 Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.
9.5 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
9.6 Il Vice Presidente, se nominato dall’Organo di amministrazione ai sensi dell’art.8.3, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
Patrimonio
10.1 Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 11
Divieto di distribuzione degli utili
11.1 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 12
Risorse economiche
12.1 L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
12.2 Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 13
Bilancio di esercizio
13.1 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall’art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.
13.2 Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
ART. 14
Libri
14.1 L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo (solo se e quando nominato) e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce.
14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione. L’esercizio di tale diritto deve avvenire mediante richiesta scritta al Presidente.
ART. 15
Volontari
15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
15.3 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
15.7 L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 16
Lavoratori
16.1 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
ART. 17
Convenzioni
17.1 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 18
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
18.1 L’associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile.
18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.
18.3 L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.
ART. 19
Rinvio
19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.
6 pensieri riguardo “Statuto”
I commenti sono chiusi.