Audizione alla Camera sul DDL nucleare: il contributo del Comitato Nucleare e Ragione

Chiarezza normativa, neutralità tecnologica e roadmap realistica: le proposte di emendamento alla legge delega

Il 3 febbraio 2026, il Comitato Nucleare e Ragione è stato audito presso le Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Attività Produttive (X) della Camera dei Deputati in merito al DDL 2669, riguardante la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

Pubblichiamo il video dell’intervento, la presentazione multimediale nonché il testo del documento consegnato alle Commissioni e depositato agli atti.



Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

come Comitato Nucleare e Ragione desideriamo anzitutto esprimere apprezzamento per il fatto che, con il disegno di legge n. 2669, il Governo compie finalmente una scelta chiave che rompe un lungo immobilismo e riporta l’energia nucleare dentro una strategia nazionale di sicurezza energetica, competitività industriale e decarbonizzazione al 2050, in coerenza con il quadro europeo e con la Tassonomia UE per la finanza sostenibile.

Valutazione generale del disegno di legge

Il disegno di legge si colloca correttamente dentro gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050, individuando nella combinazione di rinnovabili, nucleare e gas con CCS uno scenario coerente con gli indirizzi dell’Agenzia Internazionale per l’Energia e con il PNIEC aggiornato, che attribuisce al nucleare una potenziale quota compresa fra l’11 e il 22% della domanda elettrica nazionale, pari a 8-16 GW di capacità installata.

La Relazione illustrativa sottolinea in modo condivisibile che l’attuale mix fondato su fonti fossili, rinnovabili e import di energia elettrica, in particolare dalla Francia, espone l’Italia a rischi geopolitici, a volatilità dei prezzi e a un crescente gap di competitività, aggravato dalla domanda elettrica aggiuntiva legata a datacenter e intelligenza artificiale, che richiedono produzione continua e decarbonizzata.

È altrettanto condivisibile l’impostazione di principio basata sulla neutralità tecnologica, sul riconoscimento del nucleare tra le attività “sostenibili” ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 e dei relativi atti delegati, nonché sull’esigenza di una disciplina organica che copra l’intero ciclo di vita degli impianti: progettazione, autorizzazione, esercizio, gestione dei rifiuti radioattivi, disattivazione e smantellamento.

Infine, si valuta con favore la previsione di specifiche campagne di informazione e procedure di consultazione capillare. Si tratta di un punto di centrale rilevanza per la nostra Associazione, che ha fatto della divulgazione scientifica e della promozione di una cittadinanza consapevole la propria missione fondativa. La trasparenza e la correttezza del dato tecnico sono pilastri indispensabili per avviare un percorso partecipato, garantendo che il dibattito sul mix energetico bilanciato sia sostenuto da un dialogo aperto e basato su evidenze oggettive, con i cittadini e i territori interessati. 

Principali criticità e contraddizioni

Accanto a questi elementi positivi, riteniamo che il testo presenti alcune contraddizioni di fondo, che rischiano di indebolire la coerenza della delega e la sua efficacia operativa.

Ci riferiamo in particolare al rischio che l’esplicitazione di una “rottura” simbolica con il passato, si traduca in un’esclusione sostanziale delle tecnologie oggi esistenti e mature. 

La Relazione insiste sul fatto che il “nucleare sostenibile oggi rappresenta una delle fonti energetiche più sicure e pulite” e che non è tecnologicamente comparabile con gli impianti di Prima e Seconda Generazione dismessi in Italia, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale per superare i vincoli referendari (Analisi tecnico-normativa, Parte I, paragrafo 4 – “Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali”).

Tuttavia, l’articolazione del testo – a partire dall’articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) e i), e dal successivo articolo 3 sui principi e criteri direttivi – concentra di fatto la delega sulle “migliori tecnologie nucleari” e sulle “tecnologie modulari e avanzate”, comprese SMR, AMR, microreattori e fusione, senza definire in modo chiaro ed esaustivo che cosa sia “energia nucleare sostenibile” né quali categorie di reattori rientrino o meno nel perimetro abilitato.

Assenza di una definizione normativa di “nucleare sostenibile”

Il disegno di legge richiama ripetutamente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la Tassonomia UE e i parametri AIEA, ma non contiene una definizione legislativa di “fonte nucleare sostenibile” o di “nuove tecnologie nucleari” alla quale ancorare i decreti delegati.

In mancanza di una definizione esplicita, la selezione delle tecnologie viene di fatto rimandata alla fase attuativa, con un evidente rischio di incertezza regolatoria e di scelte legislative troppo restrittive, ad esempio limitate ai soli SMR di quarta generazione e alla fusione.

Neutralità tecnologica evocata ma non pienamente attuata

L’ampio spazio dedicato dalla Relazione allo sviluppo degli SMR, degli AMR, dei microreattori e dei progetti di fusione, rischia di generare una auto-limitazione interpretativa della delega.
Sebbene venga infatti affermato esplicitamente il principio di neutralità tecnologica (art. 19, lettera a, Reg. UE 2020/852), l’enfasi sulla “cesura netta” con gli impianti del passato e il riferimento alle “migliori tecnologie disponibili, comprese le tecnologie modulari e avanzate”, senza chiarire la posizione rispetto alle tecnologie esistenti oggi in esercizio in altri Stati membri, introduce un bias normativo che lascia sullo sfondo le soluzioni consolidate di III+ generazione di grande taglia.

Tali tecnologie, pur essendo già ampiamente in esercizio in Europa e pienamente qualificate come “sostenibili” dalla Tassonomia UE alle medesime condizioni di sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi, sembrano subire pertanto un’esclusione di fatto. Questa ambiguità rischia di precludere l’accesso a soluzioni che potrebbero risultare più rapidamente disponibili e bancabili nel contesto europeo, rispetto a tecnologie modulari o sperimentali ancora in fase di consolidamento industriale.

Mancato coordinamento esplicito con il quadro europeo sulle tecnologie ammissibili

Il testo fa riferimento alla Tassonomia UE e alle direttive Euratom sulla sicurezza nucleare e sulla gestione dei rifiuti ma non chiarisce se la categoria di “energia nucleare sostenibile” coincida con le attività nucleari incluse nel regolamento (UE) 2020/852 e relativi atti delegati 2021/2139 e 2022/1214.
In tale regolamento UE si include (sez. 4.27) la “costruzione ed esercizio sicuro di nuove centrali nucleari per la generazione di energia elettrica o di calore, anche ai fini della produzione di idrogeno, con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili”. Viene inoltre specificato che per “migliori tecnologie disponibili” si intende quelle “pienamente conformi alle prescrizioni della direttiva 2009/71/Euratom e che rispettano appieno i parametri tecnici più recenti delle norme dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) nonché gli obiettivi di sicurezza e i livelli di riferimento dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA).” 

Senza un rinvio più preciso alla classificazione europea delle attività nucleari ammissibili nella Tassonomia, il rischio è che l’ordinamento italiano si collochi in un alveo più ristretto di quello europeo, limitando ex ante opzioni tecnologiche che altri Stati membri considerano pienamente compatibili con gli obiettivi climatici e di sicurezza.

In questa prospettiva, la corretta definizione del perimetro tecnologico non è solo un requisito normativo, ma il presupposto essenziale per costruire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadini. Per la nostra Associazione, che annovera la costruzione di una cittadinanza informata tra i propri pilastri statutari, il rigore scientifico e l’aderenza alle evidenze numeriche rappresentano le precondizioni indispensabili per compiere scelte energetiche realmente condivise.
Un consenso solido non può essere costruito su una selezione parziale delle tecnologie, ma deve poggiare sull’onestà intellettuale di presentare l’intero spettro delle soluzioni che la comunità scientifica e il quadro regolatorio europeo hanno già qualificato come sicure e sostenibili.  

Proposte di emendamento

Con spirito costruttivo, proponiamo alcuni emendamenti e aggiustamenti.

1. Definizione di “energia nucleare sostenibile” e di “nuove tecnologie nucleari”

  • Introduzione, all’articolo 1 o all’articolo 2, di una definizione normativa di “energia da fonte nucleare sostenibile”. In particolare:

    Inserire un comma che precisi che, ai fini della presente legge, per “energia da fonte nucleare sostenibile” si intendono le attività di produzione di energia da fissione e da fusione nucleare che rispettano i criteri tecnici di cui alla normativa dell’Unione Europea in materia di attività ecosostenibili, come disciplinata dal regolamento (UE) 2020/852 e dai relativi atti delegati, nonché i parametri di sicurezza fissati dall’AIEA e dalla normativa Euratom.

    Tale precisazione renderebbe oggettivo il perimetro della delega, evitando che la categoria di “nucleare sostenibile” venga definita in modo discrezionale o restrittivo in sede di decreti legislativi.
  • Chiarimento, all’articolo 3, del concetto di “migliori tecnologie nucleari”. Nello specifico:

    Integrare la lettera c) del comma 1, precisando che tra le “migliori tecnologie nucleari” rientrano sia gli impianti di terza generazione avanzata e di generazione successiva, sia le tecnologie modulari e avanzate (SMR, AMR, microreattori), purché conformi ai requisiti di sicurezza e sostenibilità di cui alla disciplina UE e all’AIEA.

    In questo modo, la delega non si chiuderebbe su una sola classe tecnologica (SMR e oltre), ma resterebbe coerente con il principio di neutralità tecnologica e con il quadro europeo.

2. Inclusione espressa delle tecnologie esistenti conformi alla Tassonomia UE

  • Emendamento all’articolo 2, comma 1, lettera f):

    Nel disciplinare la sperimentazione, la localizzazione, la costruzione o installazione e l’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, specificare che rientrano nel campo di applicazione sia gli impianti di nuova progettazione, sia impianti di tipologia già collaudata e in esercizio in altri Stati membri, purché conformi ai criteri di sostenibilità e sicurezza richiamati dalla legge.

    Ciò eviterebbe che l’aggettivo “nuovi” venga interpretato come esclusione di ogni tecnologia attuale non etichettata come “avanzata”, assicurando continuità con le esperienze e le migliori pratiche internazionali.
  • Introduzione, all’articolo 2, di una lettera aggiuntiva sul principio di neutralità tecnologica:

    Prevedere espressamente che, nell’attuazione della delega, il Governo assicura il rispetto del principio di neutralità tecnologica, stabilendo obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza e competitività, e rimettendo la scelta delle soluzioni tecnologiche agli operatori, nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di gestione dei rifiuti.

    Una norma chiara, un perimetro definito e un rinvio puntuale alla Tassonomia UE non allargano né restringono politicamente il nucleare: rendono semplicemente credibile la strategia italiana agli occhi degli investitori e dei partner europei.

3. Rafforzamento della disciplina sulle tecnologie già operative e sui tempi

  • Previsione di criteri temporali e di maturità tecnologica:

    All’articolo 3, comma 1, aggiungere un criterio specifico che preveda che i decreti legislativi tengano conto della maturità tecnologica (TRL) delle diverse soluzioni di fissione e di fusione, distinguendo tra tecnologie già industrialmente disponibili e tecnologie ancora sperimentali o dimostrative.

    In questa prospettiva, si potrebbe prevedere che il Programma nazionale per il nucleare sostenibile, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), definisca scenari e tempistiche differenziate per l’impiego di reattori di terza generazione avanzata, SMR/AMR e progetti di fusione, evitando di basare obiettivi di sicurezza energetica sul solo sviluppo di tecnologie non ancora commerciali.
  • Rafforzamento del coordinamento con il PNIEC e con il mercato elettrico:

    All’articolo 3, lettera r) (o alla lettera che disciplina il coordinamento con il mercato elettrico), integrare il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato elettrico, prevedendo che il PNIEC e gli strumenti di pianificazione energetica nazionale incorporino in modo trasparente gli scenari nucleari, distinguendo tra capacità potenziale da tecnologie disponibili e da tecnologie emergenti.

    Se vogliamo che il nucleare contribuisca davvero alla sicurezza del sistema, non possiamo costruire le fondamenta della casa su tecnologie che, oggi, sono ancora soltanto sulla carta o in fase sperimentale.

Considerazioni conclusive

Questo disegno di legge apre una fase nuova per il Paese: il nucleare cessa di essere un tabù ed entra, finalmente, nella grammatica ordinaria della politica energetica italiana.

Perché questa svolta diventi reale, però, è essenziale che la legge-delega non si auto-vincoli a un “nuovo nucleare” indefinito e ristretto ai soli SMR, AMR e alla fusione, ma consenta al legislatore delegato e agli operatori di utilizzare l’intero spettro delle tecnologie nucleari sostenibili riconosciute dall’Unione Europea, purché sicure, controllate e pienamente tracciabili lungo tutto il ciclo di vita.

Chiediamo quindi alle Commissioni riunite di valutare emendamenti che chiariscano la definizione di “nucleare sostenibile”, rafforzino il principio di neutralità tecnologica e assicurino la piena coerenza tra la strategia italiana e il quadro europeo.
Tale chiarezza normativa è il presupposto imprescindibile per garantire che le campagne informative previste dall’articolato rispondano a criteri di imparzialità e rigore tecnico-scientifico, contribuendo così a ricostruire quel patto di fiducia tra istituzioni e società civile nel quale la nostra associazione è pronta a fare la propria parte, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria rete di divulgazione scientifica. È un passaggio necessario affinché la collettività comprenda che questa strategia punta a un futuro energetico più sicuro e sostenibile, restituendo all’Italia un ruolo attivo e credibile, capace di proiettarla nuovamente alla frontiera della tecnologia nucleare in Europa.

Roma, 3/2/2026

Pierluigi Totaro
Presidente Comitato Nucleare e Ragione

Una opinione su "Audizione alla Camera sul DDL nucleare: il contributo del Comitato Nucleare e Ragione"

  1. Credo abbiate dimenticato un particolare cruciale.

    Ecco come potrebbero andare le cose nel prossimo futuro:

    • Progetto centrale nucleare approvato.
    • Costruzione giunta all’80%.
    • Elezioni, nuovo Parlamento e Governo contrari al nucleare.
    • Cancellazione o stravolgimento del progetto.

    Non e’ fantascienza, ma Storia: Montalto di Castro.

    E’ fondamentale un vincolo legislativo che impedisca ad un progetto gia’ approvato di essere cancellato o pesantemente modificato durante le successive legislature, anche tramite referendum, anche se tutte le centrali RBMK rimaste dovessero esplodere contemporaneamente, anche se il Papa accompagnato dallo spirito di Pannella e dalla signora Staller dovessero fare lo scipero della fame.

    Senza questo vincolo, sara’ difficile trovare investitori disposti a rischiare.

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